Lungo il margine delle strade comunali e non comunali, si sta verificando la crescita incontrollata di piante e siepi che protendono rami e foglie verso la sede stradale. Questo pericoloso fenomeno può nuocere gravemente alla sicurezza della circolazione veicolare, favorire l’innesco di incendi e, a volte, generare inconvenienti di natura igienico - sanitaria.
Si comunica, quindi che, ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n. 97 del 16 maggio 2022, tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e non comunali dovranno eseguire:
• la potatura delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti, che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade pubbliche o ad uso pubblico, per non restringere o danneggiare le strade stesse;
• la potatura di siepi e piante, poste in prossimità di curve o intersezioni in modo da contenerne l’altezza rispetto al piano stradale, eliminando la proiezione della chioma sulla sede stradale;
• la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo e la conservazione in buono stato degli sbocchi degli scoli o delle scoline, che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti le strade, eseguendo le necessarie operazioni di potatura e pulizia, per prevenire ed evitare situazioni di pericolo e allagamenti;
La violazione di queste misure comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dagli articoli 29 e seguenti del Codice della Strada, di importo compreso da un minimo di € 173,00 ad un massimo di € 694,00.
Inoltre, ai sensi dell’ordinanza sindacale, i proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni dovranno:
• tenere liberi i terreni da sterpaglie, cespugli, rovi, erbe e rifiuti agricoli in genere, attraverso sfalci periodici della vegetazione combustibile;
• procedere alla rimozione dai terreni di rifiuti incontrollati, che costituiscono un possibile fattore di innesco e di propagazione di incendi;
• assicurare la regolare pulizia dei fondi agricoli, per evitare la proliferazione di insetti e inconvenienti di natura igienico – sanitaria;
• adottare accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi, in modo tale da evitare il verificarsi di sinistri, dovuti ad incuria del fronte stradale;
• eseguire idonei interventi di manutenzione delle essenze arboree in genere;
• far eseguire, nei casi necessari, una perizia sullo stato di salute degli alberi che interessano la sede stradale, procedendo all’eventuale taglio di quelli che risultassero costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità o che siano comunque d’intralcio per la fluidità della circolazione.
La violazione di tale obbligo comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da € 25,00 ad € 500,00.
E’ fatta salva l’applicazione della Legge Penale per condotte integranti ipotesi di reato.