Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione 1, commi da 186 a 221 della legge 29 dicembre 2022, n.197, disciplina l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221.
Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1 commi da 206 a 221 della citata legge 197/2022.
Le controversie pendenti alla data del 01/01/2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune di Sora, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 207.
In tal caso si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.