Dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2024 alle ore 24:00 del 6 gennai 2025, nel territorio del Comune di Sora, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati di cui all'articolo 4 del D.Lgs., 29 luglio 2015, n. 123, nei luoghi pubblici o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati di proprietà di terzi:
1. il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'allegato I, punto 5, lettera A), numero 1), lettera a) punto IV del decreto sopra citato, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'articolo 57 TULPS;
3. il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.