Tutela del benessere degli Equidi

Data di pubblicazione:
28 Dicembre 2021
Tutela del benessere degli Equidi

CAPITOLO III
DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 8
Prescrizioni per la tutela del benessere degli Equidi
Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all’Art. 6, a coloro che detengono equidi è fatto obbligo di:
d. garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche;
e. garantire che le dimensioni del box consentano all’animale di girarsi e sdraiarsi con facilità;
f. garantire che la lettiera nei box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente;
g. garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali;
h. garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal
box giornalmente;
i. consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza;
j. mantenere gli equidi in poste o legati, sia all’interno dei box sia all’aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia;
k. non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l’uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti;
l. non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali;
m. non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari;
n. garantire un buon rapporto uomo-animale attraverso interazioni calme, rispettose e coerenti.
Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 05 Aprile 2023