Tutela del benessere degli uccelli d’affezione in cattività

Data di pubblicazione:
28 Dicembre 2021
Tutela del benessere degli uccelli d’affezione in cattività

CAPITOLO III
DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 9
Prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione, in cattività
1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d’affezione di cui all’Art. 6, a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l’ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:
a. assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi;
b. assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti;
c. garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all’aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono;
d. non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;
e. non lasciare permanentemente all’aperto senza adeguata protezione da correnti d’aria, sole, eventuali predatori, o quant’altro posso interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
f. non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;
g. non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell’animale stesso; nel caso si renda necessaria, l’operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell’animale e deve seguire l’animale nel caso di cessione dello stesso;
h. non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti
di licenza, che, durante i mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite “lunga” all’apposito posatoio.
Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Regolamento.
2. In ogni caso è fatto obbligo prevedere un arricchimento ambientale in grado di stimolare i comportamenti naturali degli uccelli ed evitare stereotipie ed assicurare agli uccelli la presenza di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità intra o interspecifica.
3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 05 Aprile 2023