Tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività

Data di pubblicazione:
28 Dicembre 2021
Tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività

CAPITOLO III
DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 11
Prescrizioni per la tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività
1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all’Art. 6, considerando l’ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che detengono in cattività rettili per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
a. detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm 60 x 40 x h.50. Ai rettili, devono essere garantire al minimo una superficie di 100 cm2 per ogni cm di lunghezza dell’animale, per sauri (lucertole, iguane, ecc.) e cheloni (tartarughe e testuggini), e di 60 cm2 per ogni cm di lunghezza dell’animale per gli ofidi (serpenti).
b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
c. assicurare che, nel terrario, l’ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell’ambiente naturale di origine delle specie, e ove necessario, la presenza di acqua;
d. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell’ambiente naturale di origine delle specie;
e. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.
2. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa, ai sensi del presente Regolamento. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Regolamento.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 05 Aprile 2023