Tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica, in cattività

Data di pubblicazione:
28 Dicembre 2021
Tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica, in cattività

CAPITOLO III
DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 10
Prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica, in cattività.
1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all’Art. 6, a coloro che detengono in cattività, a titolo di affezione, pesci, anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica, considerando l’ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:
a. non tenere animali in acquari di forma sferoidale;
b. garantire ai pesci un volume d’acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale. Per questo, e al fine di garantire acqua sufficientemente ossigenata, gli acquari devono avere le seguenti dimensioni minime: una capienza non inferiore a
30 litri; un’altezza (profondità) non superiore alla lato della base più corto, aumentato del 50%; il lato della base più lungo pari almeno a 10 volte la misura della specie più lunga ospitata;
c. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e, ove necessario, di fonti riscaldanti, e con dimensioni non inferiori a cm 60 x 40 x 50 e
comunque in relazione alle dimensioni dell’animale e alle sue esigenze ecologiche, fisiologiche ed etologiche;
d. assicurare il ricambio, la depurazione, l’ossigenazione dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;
e. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;
f. assicurare che l’ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e ventilazione idonee alle esigenze delle specie ospitate; in particolare, per le specie anfibie, deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell’aria conforme a quella dell’ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione.
g. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro
un intervallo simile a quello presente nell’ambiente naturale di origine delle specie;
h. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;
i. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l’inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica.
2. l trasgressore è punito con sanzione amministrativa ai sensi del presente Regolamento. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Regolamento.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 05 Aprile 2023